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Provvedimenti temporanei e calendario del processo all’esito della prima udienza. Tribunale di Savona, Ord. 22 dicembre 2023

Sabato, 6 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Savona
Tribunale di Savona, Est. Passalalpi, ord. 22.12.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
massima Trib. Savona 22.12.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In via temporanea ed urgente, nei limiti delle domande proposte dalla parte costituita e nell'interesse della prole, anche in attuazione dei poteri officiosi del Giudice, va disposta, in via temporanea ed urgente e in regime di affidamento condiviso, la collocazione prevalente della minore presso il padre con conseguente assegnazione della ex casa familiare a quest'ultimo e con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di elaborare un calendario di visite madre - figlia, attivando un servizio di educativa presso la casa materna, previa sollecitazione della madre, poco tutelante e accudente, a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità.

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Affidamento condiviso della minore - Collocazione della minore presso il padre - Incontri protetti madre - figlia - Sostegno alla genitorialità nell'interesse della minore.

Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 sexies c.c.   

Un esempio di efficace speditezza nel governo dalla causa. Il Tribunale di Savona, verificata la regolarità del contraddittorio, pronuncia i provvedimenti ex art. 473 bis.22 nella contumacia della resistente, dopo avere sentito l'unica parte costituita, ovvero il padre ricorrente, al fine di correggere le lamentate disfunzioni della relazione madre - figlia e nell'ottica di adottare le determinazioni in punto affido, collocazione della minore e regime di visite.

Dopo avere disposto sulle istanze istruttorie, incaricando i servizi del territorio e invitando la madre a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità, il Giudicante, nel disporre il calendario del processo, prenota l’udienza di  rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ridotti, rispettivamente, a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, venti giorni prima per le comparse conclusionali e dieci giorni per le memorie di replica.

editor: Fossati Cesare