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No al riconoscimento, prevale l’autodeterminazione della minore, salve successive revisioni. Tribunale di Cuneo, Est. Nocco, sent. 9 ottobre 2023

Venerdì, 5 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Minori | Accertamento paternità e maternità | Merito Sezione Ondif di Cuneo
Tribunale di Cuneo, 9.10.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Cuneo, Est. Nocco, sentenza 9.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La pronuncia sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 250 c.c., in caso di opposizione al riconoscimento, richiede la verifica e la valutazione in concreto, in termini di bilanciamento, tra i contrapposti diritti costituzionali che vengono in rilievo.

Nel vaglio positivo a cui è tenuto il Tribunale in funzione dell’accertamento del diritto al riconoscimento della genitorialità deve attribuirsi preminenza all’esigenza di tutela della figlia undicenne che manifesta grave turbamento e disagio alla mera notizia dell’esistenza di un padre mai conosciuto prima, tali da compromettere il suo sviluppo psicofisico. Il punto di vista della figlia capace di discernimento, espresso in termini di chiaro rifiuto, non può non avere rilievo nella decisione del giudice, in particolare laddove la sua età non sia lontana dalla soglia del quattordicesimo anno, allorquando il suo mancato assenso determinerebbe l’improduttività di effetti giuridici del secondo riconoscimento.

L’affermazione della verità biologica può considerarsi nella specie recessiva rispetto all’esigenza di tutela dell’identità personale della minore intesa -anche- come espressione di legami familiari consolidati, e tenuto anche conto della forte conflittualità tra i genitori. Alla decisione del Tribunale concorre anche un ulteriore elemento: la condanna definitiva del padre biologico per gravi reati sessuali commessi in danno di una minore che, all’epoca dei fatti, aveva la stessa età della figlia che oggi intenderebbe riconoscere.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale ritiene contrario all’interesse della minore il riconoscimento paterno, dovendosi considerare superato l’orientamento per cui il riconoscimento costituirebbe, in linea di principio, sempre un vantaggio per la prole.

Osserva infine il Tribunale che la decisione assunta, non impedisce iniziative future che potranno essere assunte in un contesto diverso, con l’assenso della figlia. Al rigetto della domanda, si accompagna la conferma della presa in carico della minore da parte del servizio di NPI disposta con provvedimento provvisorio assunto in corso di causa, giustificata dalla condizione di disagio in cui versa la minore.

Rif. Leg.: art. 250 comma 4 c.c.

Riconoscimento di paternità – interesse del minore – diritti costituzionali – bilanciamento

 

editor: Fossati Cesare