L’affidamento ai servizi sociali comporta limitazioni della responsabilità genitoriale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2023, n. 33193
Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell’art. 5 bis della Legge n. 184 del 1983, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, con ciò non escludendosi che il giudice possa varare altre misure atipiche che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; tali ultimi provvedimenti, peraltro, andrebbero distinti, non solo contenutisticamente, ma anche sotto il profilo lessicale, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale, apparendo più corretto utilizzare il termine affidamento solo qualora i compiti del servizio sociale siano sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse e potendosi in questo ultimo caso più propriamente parlare di “mandato di vigilanza e di supporto".
Conformi Cass. 32290/2023
Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 quinquies c.c.; Art. 5 bis Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.; Art. 8 CEDU
Modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli - Affidamento dei minori al servizio sociale – Interventi di supporto ai minori e di sostegno alla famiglia – Principio di bigenitorialità
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il primo motivo di impugnazione, delinea i confini del concetto di “affidamento dei minori ai servizi sociali”, precisando preliminarmente che gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due categorie: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi delle risorse destinate al benessere del minore, laddove si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorchè, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti, in un processo di sottrazione e non di addizione.
Nel contesto di un mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali, la Suprema Corte ricorda oggi il proprio orientamento, maturato superando molteplici discordanze, secondo il quale i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili in Corte di Cassazione nella misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla vita familiare ex art. 8 CEDU (Cfr. Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia) che appartiene al minore e a ciascuno dei genitori e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità, così superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito.
editor: Fossati Cesare
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