No al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale assunti dal Tribunale Ordinario. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14 dicembre 2023, n. 35088
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, assunti dal Tribunale Ordinario nel corso dei giudizi di separazione personale dei coniugi e di divorzio, in base alla disciplina previgente alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato rebus sic stantibus, giacché destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove
In questo senso Cass., SS.UU., Sentenza n. 22423 del 25/07/2023.
Rif. Leg.: Art. 330 c.c.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Provvedimenti provvisori e urgenti – Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale
La Corte di Cassazione, nella fattispecie, riportandosi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 22423/2023, dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona che aveva a sua volta rigettato il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro, nel giudizio di divorzio riunito con il successivo procedimento instaurato ex art. 330 c.c., nominato un curatore speciale alla minore, aveva respinto la domanda di modifica di collocamento e di affidamento della stessa, ammonendo il ricorrente in ordine alla necessità di prestare il consenso alla sottoposizione della figlia ai vaccini e ai richiami e affidando la bambina ai Servizi Sociali del Comune, nelle forme del monitoraggio periodico trimestrale, disponendo altresì una urgente indagine sulla capacità genitoriale delle parti. La materia del contendere, a parere degli Ermellini, ha riguardato l'adozione di una misura limitativa della responsabilità genitoriale in pendenza del giudizio di divorzio e il provvedimento reclamato è stato adottato "allo stato", si' da risultare in concreto non definitivo e, come tale, non reclamabile, ma pur sempre revocabile e modificabile in ogni tempo.
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 24 Gennaio 2025
Ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione per i provvedimenti assunti in sede ... |
Venerdì, 24 Gennaio 2025
L’esercizio della genitorialità scomposto può configurare lo stalking - Cass. Pen., Sez. ... |
Giovedì, 23 Gennaio 2025
Affidamento dell’Ente se rispondente all’interesse del minore nel contesto di una realtà ... |
Lunedì, 20 Gennaio 2025
Solo le sentenze definitive CEDU costituiscono presupposto per la revocazione. Cass. ... |