Stalking, l'ammonimento del Questore deve essere circostanziato e motivato. T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, Sent. 15 giugno 2023
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Assumendo ontologicamente una connotazione anticipatoria rispetto ad una (eventuale) querela per il reato di « atti persecutori » contemplato all'art. 612-bis c.p., il provvedimento preventivo dell'ammonimento del Questore, al fine di consentire al soggetto interessato di difendersi adeguatamente dalle accuse mosse nei suoi confronti, deve essere motivato con riferimento a concreti ed attuali comportamenti del soggetto ammonito, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di persecutorietà e di reiterazione dei comportamenti illeciti.
Atti persecutori – Ammonimento del Questore – Funzione di prevenzione e dissuasione - Prova indiziaria - Obbligo di motivazione – Garanzie di partecipazione e di contraddittorio procedimentale da parte del soggetto ammonito
Rif. Leg. Art. 612-bis c.p.; Artt. 7, 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. in L. 23 aprile 2009, n. 38; Artt. 3 e 21-quinquies L. 7 agosto 1990, n. 241; Artt. 3 e 97 Cost.
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Nella sentenza de qua, il T.A.R. per il Lazio, in accoglimento del ricorso promosso avverso l'ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 11/2009, conv. con mod. in L. n. 38/2009 e avverso la conseguente pronuncia prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico, annulla i provvedimenti impugnati, dichiarando improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso successivamente avanzato avverso il rigetto dell’istanza di revoca presentata ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, in relazione all’ammonimento in oggetto.
Il Collegio, preliminarmente richiamate le funzioni di prevenzione e di dissuasione proprie dell'ammonimento, dopo aver ricordato che ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall'art. 612-bis c.p. (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127), precisa che il provvedimento è discrezionale (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4241) e deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990.
Considerata la ratio della norma, l'elevazione della soglia di tutela delle condizioni di ordine, di sicurezza pubblica e di incolumità della persona, a prevenzione degli illeciti di cui all'art. 612-bis c.p., non esime dall'osservanza delle garanzie di partecipazione e contraddittorio procedimentale da parte del destinatario della misura monitoria (Cfr. Cons. Stato sez. 3, sent. 7 settembre 2015 n. 4127; sent. 21 ottobre 2011 n. 5676).
Nella fattispecie, non avendo correttamente considerato la complessiva vicenda separativa contraddistinta da reciproca conflittualità tra i coniugi nella fase antecedente all’intervento dell’autorità giudiziaria, la Questura ha valutato solo una parte del materiale probatorio o indiziario in proprio possesso, emanando così un provvedimento dalla motivazione carente e incompleta.
editor: Fossati Cesare
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