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Procura congiunta all’atto e proporzionalità nel mantenimento del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 novembre 2023 n. 32466

Nell’ordinanza in esame, riguardante un noto calciatore ed una soubrette, due i principi richiamati, uno in tema di procura ed un altro sul mantenimento del minore.

Mercoledì, 22 Novembre 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Minori | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 novembre 2023 n. 32466 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procura alle liti, a seguito dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla I. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
Al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

La Corte d'appello (e il Tribunale) non avevano effettuato alcuna indagine sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre, nonostante le specifiche istanze e doglianze mosse dal padre.
 

Minori – Mantenimento – Principio di proporzionalità – Procura speciale - Rif. Leg. artt. 337 ter, 315 bis e 316 bis cod. civ.; art. 83 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria