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Nomina del familiare quale amministratore di sostegno. Necessario l’ascolto del beneficiario - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 novembre 2023 n. 32219

Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 novembre 2023 n. 32219 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ principio espresso in giurisprudenza che nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione deve essere espletata anche quando quest'ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d'interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell'istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell'amministrazione.

Nella specie, il soggetto interessato non è stato sentito, sebbene non fosse emerso dagli atti un'incapacità assoluta ad esprimere il proprio volere, mancando ogni motivazione al riguardo
Tale mancata audizione ha precluso al beneficiario della misura di meglio illustrare le ragioni della propria scelta con riferimento alla persona da designare come amministratore di sostegno in funzione delle sue specifiche esigenze.


Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore di sostegno – Ascolto del beneficiario - Rif. Leg. artt. 408 e 418 cod. civ.;  artt. 115 e 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria