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In mancanza di un motivo di appello sulla decorrenza del mantenimento è precluso al giudice pronunciarsi - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 novembre 2023 n. 31717

Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 novembre 2023 n. 31717 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Mentre l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 cod. civ. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, la decorrenza di tale assegno risale alla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

La Corte del merito aveva riformato la sentenza del Tribunale, in relazione al decorso dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento dalla data di pubblicazione della sentenza, in assenza di domanda e in violazione del giudicato interno oramai formatosi.

Separazione – Decorrenza dell’assegno – Formazione della cosa giudicata – Natura dell’appello - Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; artt. 329, 342 e 346 cod. proc. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria