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Il provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali va dettagliato. Corte d'Appello di Milano, 6 novembre 2023

Venerdì, 10 Novembre 2023
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri, decreto 17.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 

L’affidamento a terzi è un provvedimento rebus sic stantibus, provvisorio e finalizzato a consentire il recupero delle capacità genitoriale di una o entrambe le parti, con lo scopo di fornire alle stesse – salvo che emergano condotte di più rilevante gravità tali da legittimare una richiesta di più intensa compressione della responsabilità genitoriale, o di decadenza ex art. 330 c.c. - gli strumenti per il recupero delle corrette funzioni genitoriali in un contesto in cui vi sia un annichilimento dei ruoli educativi e normativi, e persino affettivi, che i genitori devono rivestire e saper correttamente svolgere.

 

Interesse preminente del minore - Affidamento ai Servizi Sociali - Limitazione della responsabilità genitoriale

 

Rif. Leg. Artt. 330, 333 c.c.; Art. 5 bis. Legge 4 maggio 1983, n. 1984 e ss.mm.ii.

 

La Corte di Appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione promossa avverso il Decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni che conferma l’affido del minore all’Ente territorialmente competente, limitando la responsabilità genitoriale della madre e incaricando i Servizi Sociali della presa in carico del nucleo familiare, argomenta sulla natura, efficacia e finalità dell'affidamento etero - familiare, rimedio residuale che trova applicazione, in omaggio al principio del best interest of the child, nel momento in cui l'incapacità genitoriale richieda interventi limitativi ai sensi dell'art. 333 c.c.

Peraltro, essendo l'affidamento a terzi un provvedimento non tipizzato che può assumere contenuti diversi, destinati ad adeguarsi alle concrete necessità da perseguire, si ritiene assolutamente opportuno che siano dettagliati gli specifici compiti e siano indicati gli ambiti nei quali vanno assunte le decisioni.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene che l'equilibrio faticosamente raggiunto dal figlio nell'ambito di un progetto di affido eterofamiliare debba essere ritenuto prevalente rispetto al desiderio dei genitori biologici di non vedere limitata la propria responsabilità genitoriale nonché di aver collocato il minore presso di sé o quanto meno di vedersi accordati maggiori tempi di frequentazione.

Conclusivamente, la Corte reputa che il decreto impugnato debba essere confermato, ma integrato, disponendo che i genitori biologici, al pari di quelli affidatari, siano comunque destinatari di interventi di supporto, anche psicologico, da parte dei Servizi e che questi possano, qualora lo ritengano opportuno, rimodulare gli incontri in Spazio Neutro anche in senso ampliativo.

editor: Fossati Cesare