L’adozione mite serve a recuperare il modello culturale di famiglia grazie al mediatore. Corte di Cassazione, I Sez. Civ., Ord. 8 novembre 2023 n.31057

Giovedì, 9 Novembre 2023
Giurisprudenza | Minori | Adozione | Legittimità Sezione Ondif di Genova
Cass. Sez. I, Est. Tricomi, Ord. 8.11.2023 n.31057 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La normativa sull’adozione di minore prevede il diritto prioritario del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità.

Il giudice nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore deve verificare:

  1. l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale;
  2. estendere tale verifica anche al nucleo familiare;
  3. avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale.

Adozione – carenze cognitive e culturali – risorse della famiglia allargata - adozione mite

Rif. leg. Art. 1 L. 184/1983

  • §§

Per la Suprema Corte è erroneo il riferimento alle carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo inidoneo come genitore, perché dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato.

Allorché si ravvisi l’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, è il modello di adozione in casi particolari di cui all’art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983 che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. “adozione mite”, idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.

Non può definirsi irrecuperabile la capacità genitoriale ricondotta a pregiudizi mentali o alla cultura di origine, soprattutto laddove non ci si sia avvalsi di un mediatore culturale.


*Si ringrazia l'Avv. Alice Nobile per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare