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Acquisto a titolo personale e fruizione benefici acquisto per la prima casa - Cass. Civ., Sez. V, Ord., 03 novembre 2023, n. 30594

Cass. Civ., Sez. V, Ord., 03 novembre 2023, n. 30594; Pres. Paolitto, Rel. Cons. Di Pisa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, così che, nel caso di acquisto in comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c.; a maggior ragione il requisito in discorso non deve essere realizzato dal coniuge del contribuente che abbia operato un acquisto a titolo personale.


Regime patrimoniale della famiglia - Imposta registro – Agevolazioni prima casa; Rif. Leg. Art. 177 c.c.

editor: Ferrandi Francesca