inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Maltrattamenti. Configurabile anche in assenza di un rapporto di stabile convivenza tra le parti - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 31 ottobre 2023 n. 43939

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 31 ottobre 2023 n. 43939 – Pres. De Amicis, Cons. Rel. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. è configurabile nelle relazioni tra consanguinei, in quanto "persone della famiglia", anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti.

Nel caso in esame, è risultato rilevante non tanto la mancanza di un rapporto di convivenza tra l'imputato e la persona offesa, ma, in presenza di un vincolo familiare forte quale quello tra fratelli, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto perduranti gli intensi vincoli di solidarietà tra la persona offesa e l'imputato che si faceva carico, stabilmente e non episodicamente, della sua assistenza, nell'ambito di un rapporto rinsaldato dall'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno.

Maltrattamenti – Convivenza – Amministratore di sostegno – Rif. Leg. art. 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria