Il credito che il coniuge vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è tutelabile ex art. 2901 c.c. - Corte d'Appello di Bologna, sent. 13 luglio 2023
Si ringrazia l'Avvocata Gabriella Stomaci, Presidente della Sezione Ondif di Firenze, per la segnalazione dell'interessante provvedimento.
Con specifico riferimento al credito vantato dal coniuge per l’assegno di mantenimento dovuto dall’altro coniuge, è indubbio che il coniuge che ottenga l’assegno di mantenimento in forza di provvedimento giudiziale diventi creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo e che si rendono, pertanto, esigibili alle rispettive scadenze né peraltro può dubitarsi che per l’adempimento di tale credito che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore si è esposto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., con tutti i suoi beni. Dunque, il credito che il coniuge vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento, è tutelabile ai sensi dell’articolo 2901 c.c. dato che, per un verso, l’azione revocatoria non postula la liquidità o esigibilità del credito e per altro verso, non richiede la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento del debitore, fondandosi invece sul requisito dell’eventus damni e cioè, del compimento ad opera del debitore di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.
Divorzio - Mantenimento - Tutela del credito - Coniuge obbligato - Azione revocatoria - Rif. Leg. art. 2901 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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