Il credito che il coniuge vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è tutelabile ex art. 2901 c.c. - Corte d'Appello di Bologna, sent. 13 luglio 2023
Si ringrazia l'Avvocata Gabriella Stomaci, Presidente della Sezione Ondif di Firenze, per la segnalazione dell'interessante provvedimento.
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Con specifico riferimento al credito vantato dal coniuge per l’assegno di mantenimento dovuto dall’altro coniuge, è indubbio che il coniuge che ottenga l’assegno di mantenimento in forza di provvedimento giudiziale diventi creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo e che si rendono, pertanto, esigibili alle rispettive scadenze né peraltro può dubitarsi che per l’adempimento di tale credito che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore si è esposto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., con tutti i suoi beni. Dunque, il credito che il coniuge vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento, è tutelabile ai sensi dell’articolo 2901 c.c. dato che, per un verso, l’azione revocatoria non postula la liquidità o esigibilità del credito e per altro verso, non richiede la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento del debitore, fondandosi invece sul requisito dell’eventus damni e cioè, del compimento ad opera del debitore di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.
Divorzio - Mantenimento - Tutela del credito - Coniuge obbligato - Azione revocatoria - Rif. Leg. art. 2901 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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