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Il credito che il coniuge vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è tutelabile ex art. 2901 c.c. - Corte d'Appello di Bologna, sent. 13 luglio 2023

Si ringrazia l'Avvocata Gabriella Stomaci, Presidente della Sezione Ondif di Firenze, per la segnalazione dell'interessante provvedimento.

Mercoledì, 25 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Divorzio | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Bologna
Corte d'Appello di Bologna, sent. 13 luglio 2023 – Pres. Lama, Cons. Ausiliario Rel. Marchi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con specifico riferimento al credito vantato dal coniuge per l’assegno di mantenimento dovuto dall’altro coniuge, è indubbio che il coniuge che ottenga l’assegno di mantenimento in forza di provvedimento giudiziale diventi creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo e che si rendono, pertanto, esigibili alle rispettive scadenze né peraltro può dubitarsi che per l’adempimento di tale credito che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore si è esposto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., con tutti i suoi beni. Dunque, il credito che il coniuge vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento, è tutelabile ai sensi dell’articolo 2901 c.c. dato che, per un verso, l’azione revocatoria non postula la liquidità o esigibilità del credito e per altro verso, non richiede la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento del debitore, fondandosi invece sul requisito dell’eventus damni e cioè, del compimento ad opera del debitore di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.


Divorzio - Mantenimento - Tutela del credito - Coniuge obbligato - Azione revocatoria - Rif. Leg. art. 2901 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria