Cosa può giustificare la richiesta di nullità del matrimonio? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 ottobre 2023, n. 28409
L'art. 120 c.c., prevede che il matrimonio può essere impugnato per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto. La disposizione dà rilievo all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: alla stregua di simili condizioni, previste da numerose altre disposizioni dell'ordinamento, sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente. Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versi in uno stato patologico - da intendere come alterazione del normale stato fisiologico - che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera "immaturità o fragilità affettiva", riconducibile all'essere il soggetto, volta a volta, semplicemente "giovane" o, magari, "anziano".
Matrimonio - Sentenze ecclesiastiche di nullità, delibazione – Incapacità di intendere e di volere; Rif. Leg. Art. 120 c.c.
Matrimonio - Sentenze ecclesiastiche di nullità, delibazione – Incapacità di intendere e di volere; Rif. Leg. Art. 120 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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