L'obbligo di diligenza dell'avvocato si estrinseca nell’informare, sollecitare e dissuadere il cliente - Cass. Civ., Sez. II, ord. 20 ottobre 2023 n. 29182
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Nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, e ex art. 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell'incarico, ad indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poichè il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.
Avvocato - Compenso di attività professionale - Amministrazione di sostegno - Mancata liquidazione del compenso – Rif. Leg. artt. 1176 e 2236 cod. civ.; artt. 112 e 115 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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