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Ampio il contenuto dell'azione ex art. 273 c.c. per la dichiarazione giudiziale di paternità. Cass., Civ. Sez. I, Ord. 11 ottobre 2023, n. 28380

Cass., Sez. I, Est. Pazzi, Ord. 11.10.23 n.28380 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'azione promossa ai sensi dell'art. 273 c.c., perché sia "giudizialmente dichiarata la paternità", ha un contenuto ampio che si presta a ricomprendere la richiesta di accertamento del rapporto attraverso il conseguimento di una decisione che tenga luogo del consenso mancante del genitore che abbia già effettuato riconoscimento.

Peraltro, il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, c.c. costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità, cosicché la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente non integra condizione ex se ostativa all'autorizzazione al riconoscimento.

Rif. Leg. Artt. 250, 273, c.c.; Art. 112 c.p.c.

Dichiarazione giudiziale di paternità - Riconoscimento del figlio naturale - Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

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Nella fattispecie, la Corte di Cassazione viene investita del ricorso promosso avverso la sentenza  n. 3872/2022 del 19 settembre 2022, nella quale la Corte di Appello di Napoli aveva ritenuto che la riqualificazione della domanda compiuta dal Tribunale di Benevento, che aveva ricondotto l'iniziativa giudiziale nell'ambito dell'azione prevista dall'art. 250, quarto comma, c.c, nulla avesse cambiato rispetto al contenuto sostanziale dell'azione originariamente introdotta, con cui l'appellato aveva domandato il riconoscimento del discendente; reputava, inoltre, che il verificarsi di gravi dissidi tra i genitori non costituisse ragione sufficiente per non applicare la regola dell'affido condiviso, nel caso in cui queste condotte - come nel caso di specie - non avessero coinvolto la prole.

La Suprema Corte, premesso che, secondo i propri precedenti, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti - incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa - precisava che la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che vincola il giudice ai sensi dell'art. 112  c.p.c., riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire e alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto.

La peculiarità del rito prevista dall'art. 250, quarto comma, c.c., rispetto a quello ordinario non è di ostacolo all'esercizio del potere di riqualificazione di una domanda introdotta senza il rispetto delle forme stabilite da tale norma, perchè il rito semplificato in oggetto ha una finalità meramente acceleratoria, onde agevolare la procedura di riconoscimento, che non osta all'esercizio da parte del giudice di quel potere-dovere di qualificazione della domanda che normalmente gli è attribuito, una volta che si constati la mancanza del consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

All'infondatezza del primo motivo di ricorso fa seguito la dichiarazione di inammissibilità del secondo, non coerente con la censura sollevabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. che non consente di lamentare la valorizzazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in un senso differente da quello voluto dalla parte.

Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna della soccombente alle spese del procedimento di cassazione.

 

editor: Fossati Cesare