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L'illegittimo trattamento di dati sensibili determina un'automatica risarcibilità del danno? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 ottobre 2023, n. 28390

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 ottobre 2023, n. 28390; Pres. Genovese, Rel. Cons. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'illegittimo trattamento di dati sensibili di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 4, configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non determina un'automatica risarcibilità del danno poichè il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) deve essere provato dal danneggiato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi, in senso contrario, il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Tuttavia, poichè i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, in base al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15, sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre incombe al danneggiante la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso.


Diritti della personalità – Illecito trattamento dei dati sensibili – Conseguenze; Rif. Leg. D.Lgs. n. 196 del 2003; artt. 2043 e 2051 c.c.

editor: Ferrandi Francesca