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Il beneficiario di amministratore di sostegno è titolare del diritto personalissimo al proprio matrimonio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 ottobre 2023 n. 27691

Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 ottobre 2023 n. 27691 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.
In ragione delle significative differenze che intercorrono tra l'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e l'interdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari), il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall'art. 85 c.c. per l'interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all'interesse dell'amministrato.


Amministrazione di sostegno – Matrimonio – Diritto personalissimo – Rif. Leg. artt. 85, 102, 120, 406, 417 e 428 cod. civ.; artt. 24 e 111 Cost.; artt.105, 115, 116 e 132 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria