Sul diritto al trasferimento del lavoratore con familiare handicappato - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 12 settembre 2023, n. 26343

Mercoledì, 27 Settembre 2023
Giurisprudenza | Disabilità | Diritti della persona | Legittimità
Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 12 settembre 2023, n. 26343; Pres. Esposito, Rel. Cons. Garri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto del genitore o del familiare che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando, alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico - con l'interesse della collettività". In particolare, l'inciso, "ove possibile", indicato nella stessa norma dell’art. 33 della L. n. 104 del 1992, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro. In definitiva il diritto al trasferimento ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le "esigenze economiche, produttive o organizzative" del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato. 


Diritti della persona - Diritti e doveri del lavoratore - Trasferimento del lavoratore – Rapporto di lavoro subordinato; Rif. Leg. L. n. 104 del 1992, art. 33, quinto comma

editor: Ferrandi Francesca