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Il quattordicenne può chiedere la nomina del curatore, non incaricare un difensore. Corte d’Appello di Brescia, 12 settembre 2023

Corte d'Appello di Brescia, Sez. III, Est. Domanico, Ord. 12.09.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ambito di un reclamo presentato il 15.05.23 in un procedimento promosso in primo grado il 10.10.22 non si applicano le norme del d.lgs 10.10.22 n. 149 della riforma Cartabia.

A fronte di atto di intervento spiegato in appello dal minore quattordicenne, in forza di procura alle liti conferita a difensore, si rileva che la capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno di età.

Il minore è rappresentato processualmente da entrambi i genitori e, in caso di

conflitto di interessi, o se lo richiede il minore, quest’ultimo può essere rappresentato da un curatore speciale la cui nomina spetta al giudice, per espressa previsione di legge.

Divorzio – modifica delle condizioni – minore – rappresentanza processuale – capacità di agire

 

Rif. Leg.: art.9 L. 898/70 - d.lgs 10.10.22 n. 149 - art. 739 c.p.c. – artt. 78, 80 e 473-bis.8 cpc
§§

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità, con l. 206/2021 sin dal 22.06.2022, per il minore quattordicenne di chiedere direttamente la nomina di un curatore speciale. Trattasi di fattispecie non condizionata, di tal ché la nomina è atto dovuto; tuttavia la legge non ha colto l’occasione per precisare in che modo il minore può far pervenire questa sua istanza al giudice.

Pur nell’evoluzione normativa che ha portato a riconoscere un più ampio esercizio dei diritti in capo al minore, si palesa tuttora stridere con la possibilità effettiva di esercitarli, come riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996 l’affermazione secondo cui il minore sarebbe privo della capacità di agire e non potrebbe validamente nominare un proprio difensore.
La contraddittorietà si palesa nella circostanza per cui la richiesta di nomina di un curatore effettuata dal minore viene considerata da lui validamente esercitata dinnanzi l'autorità giudiziaria, benché venga contestualmente dichiarato nullo l'atto attraverso la quale viene espressa. 

editor: Fossati Cesare