GPA. Ancora un no alla trascrizione dell’atto di nascita - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 settembre 2023 n. 26967
Venerdì, 22 Settembre 2023
Giurisprudenza
| Legittimità
| Adozione
| Maternità surrogata
| Trascrizione degli atti di nascita formati all'estero
Il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione.
Tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della Legge n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso hanno voluto uniformarsi ai principi tratti dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12193 del 2019.
PMA – GPA – Trascrizione – Divieto assoluto di surrogazione di maternità - Adozione del minore – Ordine pubblico internazionale - Rif. Leg. art. 12 comma 6 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita); art. 44, comma 1, lettera d) della Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 8 CEDU
editor: Cianciolo Valeria
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