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Inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro un provvedimento del giudice istruttore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2023 n. 26703

Martedì, 19 Settembre 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2023 n. 26703 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, con la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività, in quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile.

Sancita la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione anche contro un provvedimento del giudice istruttore, come quello impugnato, recante la condanna al risarcimento del danno ex art. 709-ter, comma 2, cod. proc. civ.


Idoneità al giudicato - Idoneità del provvedimento al giudicato - Rif. Leg. art. 709 ter c.p.c.; artt. 133 e 133-bis c.p.

editor: Cianciolo Valeria