Sì all’assegno divorzile per il coniuge debole - Tribunale di Verona, sent., 26 luglio 2023
Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
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Il tribunale scaligero, dopo aver comparato le condizioni dei coniugi, l’ammontare dei loro redditi e la durata del matrimonio, preso atto che non era controverso il diritto del coniuge debole alla percezione di un contributo di natura assistenziale, alla luce dei principi costituzionali di cui agli art. 2, 3 e 29 Cost. ha riconosciuto un assegno divorzile al coniuge debole (Nel caso di specie, era emersa, infatti, nel corso dell’istruttoria, la sperequazione economica esistente tra le parti determinata anche ragione dell'assenza di spese fisse abitative per il ricorrente a fronte di una consistente spesa a tale titolo della resistente rapportata all'entità delle sue entrate. In ragione poi delle stesse domande proposte dalle parti non risulta contestato il contributo dato in costanza di matrimonio da parte della resistente alla formazione dei patrimoni reciproci e di quello comune nonché alla conduzione familiare).
Divorzio – Assegno di divorzio – Sperequazione economica – Presupposti; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970
autore: Ferrandi Francesca
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