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In appello si deve spiegare l'insostenibilità delle valutazioni svolte nel precedente grado di merito - Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre 2023 n. 37978

Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre 2023 n. 37978 – Pres. Calvanese, Cons. Rel. Travaglini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Allorchè venga ribaltata, la condanna di primo grado, in forza del medesimo compendio probatorio, il giudice di appello è tenuto a rispettare il principio di diritto, secondo cui deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.
In sostanza, il giudice di appello deve spiegare, in modo adeguato e coerente, l'insostenibilità logica della ricostruzione e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di meriti.
Il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni.

Il delitto di maltrattamenti, nel caso in esame, è stato illogicamente scambiato dalla sentenza impugnata con le liti familiari.


Processo penale - Maltrattamenti – Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; artt. 2, 3, 32 Cost.

editor: Cianciolo Valeria