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Risarcimento del danno da perdita di chance e onere probatorio - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 settembre 2023, n. 25910

Venerdì, 15 Settembre 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 settembre 2023, n. 25910; Pres. Travaglino, Rel. Rubino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di risarcimento del danno da perdita di chance, quest'ultima non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, così che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato. Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato. 


Diritti della persona – Risarcimento del danno - Danno da perdita di chance – Prova; Rif. Leg. Artt. 101, 115, 116 e 132 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca