Quando si configura la violazione delle norme a tutela dell'immagine e della privacy dei minori? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 24 agosto 2023, n. 25222
In tema di lesione del diritto alla riservatezza, la pubblicazione dell'immagine altrui è legittima se ritrae scene di manifestazioni pubbliche (o anche private ma di rilevanza sociale) o altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in cui, tuttavia, l'eventuale immagine possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità. Ove, tuttavia, si tratti di minori, l'applicazione dell'art. artt. 97 L. n. 633 del 1941 deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy, così che l'acquisizione e la pubblicazione delle immagini deve ritenersi illecita se non vi sia prova del consenso validamente manifestato al trattamento di dati personali certamente identificativi del soggetto ritratto. Ciononostante, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non si può prescindere dall'accertamento concreto del pregiudizio risarcibile in quanto nessun danno in astratta ipotesi subito dal minore può essere ritenuto sussistente in re ipsa. (FF)
Diritti della personalità – Pubblicazione immagini di minori – Privacy; Rif. Leg. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, 7, 8 e 145 e artt. 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 20 novembre del 1989, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991, n. 89.
editor: Ferrandi Francesca
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