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D. L. Caivano - Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile

I fatti di cronaca di Caivano hanno spinto in tempi rapidi all'adozione del D. L. Caivano (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile) con il quale vengono adottate misure più stringenti per arginare il fenomeno della criminalità minorile.

Venerdì, 8 Settembre 2023
Legislazione
D.L. Caivano D.L. Caivano

I gravi fatti di cronaca recentemente accaduti hanno spinto in tempi rapidi il CdM ad adottare il D. L. Caivano.
Diverse le misure adottate:
sono apportate modifiche al d. P. R.  22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore;
è previsto l'ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni
Si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima prevista per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi.
Interessante l'art. 7 (rubricato Modifiche al codice penale e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) che prevede quanto segue: 1. All’articolo 416-bis del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Quando è coinvolto un minore, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.».
2. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Quando è coinvolto un minore, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.».

autore: Cianciolo Valeria