Illegittimo (ma non troppo) il rifiuto della trascrizione dell’atto di nascita di una bambina nata con GPA - Corte EDU, Sez. I, 31 agosto 2023
Illegittimo (ma non troppo) il rifiuto della trascrizione dell’atto di nascita di una bambina nata con GPA
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La decisione della Corte EDU riguarda il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere la filiazione stabilita da un certificato di nascita ucraino tra una bambina nata con maternità surrogata ("GPA"), e il padre biologico e la madre intenzionale.
La Corte rileva che, nel caso di specie, a seguito del diniego della trascrizione dell’atto di nascita, nel 2019, i genitori avevano richiesto al tribunale la trascrizione integrale dell'atto di nascita o, in alternativa, trascrizione parziale rispetto al padre biologico.
Il tribunale, nonostante il parere favorevole della Procura della Repubblica che aveva chiesto di concedere la trascrizione parziale, ha respinto il ricorso in quanto l'interesse superiore del minore non può portare a una violazione principio di incompatibilità della maternità surrogata con l’ordine pubblico. Nessuna risposta specifica è stata data per quanto riguarda la domanda sussidiaria.
Anche la Corte d’Appello rigettava la richiesta.
La Corte EDU ha precisato che:
a) il processo decisionale deve essere sufficientemente focalizzato sull’interesse superiore del minore e, in questo senso, esente di eccessivo formalismo e capace di realizzare questo interesse in modo autonomo eventuali vizi procedurali;
b) i tribunali nazionali devono cooperare con le parti, indicando le soluzioni prescelte dal sistema, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
Pertanto, la Corte ritiene che, date le particolari circostanze del caso, nonostante il margine di apprezzamento concesso allo Stato, le autorità italiane sono venute meno all'obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata alla quale ha diritto ai sensi della Convenzione.
Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione su questo punto:
(β) Accertamento del rapporto genitori-figli tra la ricorrente e sua madre di intenti
La Corte EDU ha sottolineato, in particolare, che, sebbene gli Stati abbiano un margine ridotto di discrezionalità quando si tratta del principio dell'accertamento o del riconoscimento della filiazione, dall’altro, hanno un margine più ampio circa i mezzi da impiegare a tal fine.
Sebbene la legge italiana non consentisse la trascrizione degli estremi dell'atto di nascita della madre intenzionale, quest’ultima aveva la possibilità di riconoscere legalmente la bambina con l’adozione.
La Corte ha pertanto ritenuto che non fosse in generale assolutamente impossibile far riconoscere un rapporto di filiazione tra la minore e la futura madre. Rifiutando di iscrivere gli estremi dell'atto di nascita ucraino della minore nel pertinente registro dello stato civile italiano nella parte in cui veniva designata la madre, l’Italia non aveva ecceduto il proprio margine di discrezionalità.
Sotto questo profilo, dunque, non vi era stata quindi alcuna violazione dell’ art. 8 della Convenzione EDU.
(traduzione a cura di Valeria Cianciolo)
Maternità surrogata – Violazione della Vita privata e familiare – Rif. Leg. art. 8 CEDU
a) il processo decisionale deve essere sufficientemente focalizzato sull’interesse superiore del minore e, in questo senso, esente di eccessivo formalismo e capace di realizzare questo interesse in modo autonomo eventuali vizi procedurali;
b) i tribunali nazionali devono cooperare con le parti, indicando le soluzioni prescelte dal sistema, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
(traduzione a cura di Valeria Cianciolo)
editor: Cianciolo Valeria
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