Affidamento rafforzato alla madre, stante il disinteresse del padre. Tribunale di Oristano, 25 luglio 2023
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L'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento ovvero manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva e, in tale prospettiva, non v'è dubbio che la sussistenza di un contegno assente e di un atteggiamento disinteressato da parte del genitore, che non ha provveduto ad adempiere ai propri doveri di educazione e mantenimento, costituisca un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime di affidamento condiviso.
È doveroso affrontare anche la questione dell'eventuale diritto di visita con il genitore non affidatario - ove questi dovesse in futuro manifestare tale volontà - ritenendo sussistente l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri con la figura paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato, risultando opportuno che gli incontri tra il padre e la minore si svolgano eventualmente con l'ausilio e la supervisione dei Servizi Sociali competenti.
Va riconosciuto l'obbligo di mantenimento a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, in quanto i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente.
L'interessato non può limitarsi ad affermare la generica impossibilità di adempiere l'obbligazione, ma deve allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'oggettiva impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, posto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione.
Dichiarazione giudiziale di paternità – affidamento esclusivo provvedimenti sul diritto di visita - mantenimento
Rif. Leg.: art. 269 c.c. - 337 ter c.c.
editor: Fossati Cesare
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