Nessuna restituzione di somme, le unioni di fatto sono formazioni riconosciute. Tribunale di Milano, 29 maggio 2023

Giovedì, 24 August 2023
Giurisprudenza | Responsabilità | Famiglia di fatto | Merito
Tribunale di Milano, Sez. VI, Est. Guantario, sentenza 29.05.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro.

La qualificazione dei versamenti effettuati da un convivente in favore dell’atro in termini di adempimento di obbligazioni naturali e di contribuzione al ménage familiare è conforme al principio secondo il quale le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.

Configura colpa grave e comporta responsabilità aggravata l’aver agito omettendo di allegare fatti essenziali per la decisione, nella specie di avere avuto una relazione affettiva con la controparte molti anni prima di quanto indicato, dalla quale nascevano tre figli.

 (CF)

Convivenze more uxorio – versamento di somme di denaro - prestito ovvero adempimento di obbligazioni naturali o liberalità indirette – obblighi restitutori – onere della prova

Rif. Leg.: art. 2697, comma 1, c.c. – art. 96 cpc

 

editor: Fossati Cesare