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L'assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce accettazione tacita dell'eredità? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20503

Lunedì, 21 August 2023
Giurisprudenza | Successioni | Processo civile | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20503; Pres. Frasca, Rel. Cons. Condello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quando i chiamati si costituiscono in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, essi compiono un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, in quanto dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.
L'assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce quindi accettazione tacita dell'eredità, che non può essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta dei medesimi interessati, qual è la rinuncia all'eredità.


Successioni – Qualità di erede – Accettazione tacita dell’eredità; Rif. Leg. Art. 460 c.c. ss.

editor: Ferrandi Francesca