Processo penale. Nessun obbligo di notificazione degli atti con le forme dell'interdetto all'amministrato di sostegno - Cass. Pen., Sez. II, sent. 9 agosto 2023 n. 34780
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Per le notifiche degli atti processuali dirette a imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 1.66 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.
Non sussiste alcun obbligo a pena di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio penale all'amministrato di sostegno con le forme dell'interdetto di cui all'art. 166 cod. proc. pen. e ciò sempre che non vi sia stato un accertamento incidentale di incapacità da parte del giudice che procede ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen..
Amministratore di sostegno – Processo penale - Notifica degli atti – Notificazione del decreto di citazione all'amministrato di sostegno – Obbligo con le forme dell'interdetto - Non sussiste - Rif. Leg. artt. 71, comma 1, e 166 cod. proc. pen.; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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