Processo penale. Nessun obbligo di notificazione degli atti con le forme dell'interdetto all'amministrato di sostegno - Cass. Pen., Sez. II, sent. 9 agosto 2023 n. 34780
Per le notifiche degli atti processuali dirette a imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 1.66 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.
Non sussiste alcun obbligo a pena di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio penale all'amministrato di sostegno con le forme dell'interdetto di cui all'art. 166 cod. proc. pen. e ciò sempre che non vi sia stato un accertamento incidentale di incapacità da parte del giudice che procede ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen..
Amministratore di sostegno – Processo penale - Notifica degli atti – Notificazione del decreto di citazione all'amministrato di sostegno – Obbligo con le forme dell'interdetto - Non sussiste - Rif. Leg. artt. 71, comma 1, e 166 cod. proc. pen.; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
|
Lunedì, 8 Dicembre 2025
La lucidità e la docilità dell'interdicenda, unitamente alla semplicità delle operazioni economiche ... |
|
Mercoledì, 19 Novembre 2025
La pendenza del procedimento per l’istituzione dell'amministrazione di sostegno non determina la ... |
|
Domenica, 16 Novembre 2025
Ragioni di tutela del beneficiario non consentono di invalidare ex tunc gli ... |
|
Mercoledì, 12 Novembre 2025
Sul reclamo avverso i decreti del Giudice Tutelare in procedimento instaurato anche ... |



