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Criteri di ripartizione delle spese per l'università privata del figlio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2023 n. 23903

Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2023 n. 23903 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione.

La Corte di merito, in caso di mancata, pur se opportuna, concertazione preventiva e/o di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di astratta spettanza da parte del genitore che non le abbia sostenute perché ritenuta eccessiva, avrebbe dovuto verificare la rispondenza delle spese riguardanti la formazione universitaria all'interesse del figlio, commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori ed alle ragioni da questi esposte, con la ripartizione più opportuna, e ciò non ha fatto.


Mantenimento del figlio – Spese straordinarie – Spese universitarie – Università privata - Ripartizione delle spese – Rif. Leg. artt. 337 - bis e 337 - ter cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria