La home education costituisce un modo con il quale si esplica il diritto-dovere all'istruzione dei figli - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 4 agosto 2023, n. 23802

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 4 agosto 2023, n. 23802; Pres. Genovese, Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale (nella specie, il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi), giustificate solo all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all'istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito.


Figli minori – Istruzione dei figli – Homeschooling – Responsabilità genitoriale; Rif. Leg. L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 622 e D.Lgs. n. 76 del 2005, art. 1, comma 4.

editor: Ferrandi Francesca