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Principi non condivisibili quelli espressi dall'ordinanza 18044 del 2023 della Cassazione. Tribunale di Napoli, 28 luglio 2023

Si ringrazia l'avv. Colomba Eccellente, presidente Ondif sezione di Napoli, per la segnalazione

Lunedì, 31 Luglio 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Napoli
Tribunale di Napoli, Est. Celentano, 28.07.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Anche il tribunale partenopeo non condivide i principi espressi dalla Cassazione, Sez. I, Ord., 23 giugno 2023, n. 18044 che ha affermato: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie…”
Non è possibile un'interpretazione estensiva della nozione di cause civili relative agli alimenti, dal momento che l'art. 3 della legge 743/1969 relativo alle eccezioni alla sospensione dei termini si applica solo ai casi espressamente indicati e va interpretata restrittivamente.

editor: Fossati Cesare