In sede di reclamo dei provvedimenti provvisori la Corte d’Appello non statuisce sulle spese - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 luglio 2023 n. 22977
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Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.
Nel caso in esame, la Corte d'appello aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese, in contrasto con l'orientamento della Cassazione a tenore del quale i provvedimenti reclamati sono provvisori in quanto destinati a rimanere assorbiti dalla pronuncia di merito.
Separazione – Provvedimenti temporanei – Natura provvisoria - Provvedimenti cautelari - Reclamo – Spese - Rif. Leg. artt. 91 e 708 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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