Pronuncia isolata quella di Cassazione sui termini processuali nelle obbligazioni alimentari. Tribunale di Fermo, 26 luglio 2023

Si ringrazia l'Avv. Manuel Capretti, vicepresidente Ondif sezione di Fermo, per la segnalazione del provvedimento

Venerdì, 28 Luglio 2023
Giurisprudenza | Merito Sezione Ondif di Fermo
Tribunale di Fermo, 26.07.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
Anche il Tribunale di Fermo chiarisce di non condividere il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 giugno 2023, n. 18044, che definisce pronuncia dal carattere isolato, la quale afferma: “in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie…”

Processo civile - Sospensione dei termini processuali - obbligazioni alimentari
Rif. Leg. artt. 337-quinquies e 433 cod. civ.; art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009; art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

editor: Fossati Cesare