L’amministrazione di sostegno deve trovare il gradimento della persona. Corte d’Appello di Genova, 24 marzo 2023
Si ringrazia l’avv. Luisa Dabbene, Presidente Ondif sezione di Asti
L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere e di volere, non di meno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale.
La misura di protezione non può essere piegata sino al punto da assurgere a rimedio a fronte delle difficoltà di relazione fra congiunti, né per realizzare avvicinamenti che solo il miglioramento dei rapporti personali può consentire.
Amministrazione di sostegno – presupposti – infermità – gradimento
Rif. Leg.: art. 404 c.c.
Conforme: Cass. SSUU 14.07.2021 n.18498
editor: Fossati Cesare
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