Violenza sessuale di gruppo, violenza sessuale e corruzione di minori: inammissibili censure generiche. Cass. Pen., Sent. 5 luglio 2023, n. 29180

Cass., pen, III Sez., Est. Macrì, sent. 5.07.23 n.29180 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di legittimità la deduzione della illogicità della motivazione e del travisamento della prova in caso di doppia sentenza conforme di merito è soggetta a limiti assai stringenti, per cui il travisamento deve essere macroscopico o manifestamente evidente tanto da esigere,  inequivocabilmente, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di una o di entrambe le sentenze di merito rispetto al materiale probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020)

Violenza sessuale di gruppo - Violenza sessuale - Corruzione di minorenne infra-quattordicenne - Attenuante di minore gravità del fatto

Rif. Leg. Artt. 609 bis, 609 quinques, 609 octies, 62 bis c.p.; 609, 616 c.p.p.

  • §§

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione respinge il ricorso in quanto infondato giacché incentrato su generiche censure già disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, la quale, in ordine al capo 3, accertato che nessuno dei dichiaranti, neppure l'imputato, era stato in grado di collocare esattamente nel tempo l'episodio di violenza sessuale di gruppo in danno del minore costretto a subire un rapporto orale, ha osservato come il Perito avesse appurato che la vittima presentava una valida memoria autobiografica e che la sua capacità di immagazzinare e ritenere i dati era fortemente legata alla motivazione a ricordare, pur essendo lievemente deficitarie l'organizzazione spaziale e quella temporale.  Nel corso dell'istruttoria peraltro i Giudici hanno interpretato in modo razionale l'esame del minore in merito all'inesistenza di una pregressa conoscenza con l'imputato e lungamente motivato sulle contraddizioni delle dichiarazioni rese dalla vicina di casa.

Del pari ineccepibile è ritenuta la motivazione in merito ai due episodi di violenza sessuale nei confronti di altro minore (capo 4) e alla corruzione di minorenni per la commissione di atti sessuali alla presenza di altro minore infra-quattordicenne (capo 5).

All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere per il ricorrente di sostenere le spese di giudizio a mente dell'art. 616 c.p.p.

editor: Fossati Cesare