Principio di autosufficienza in cassazione e oneri del ricorrente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 luglio 2023 n. 19822
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In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Processo civile – Ricorso per cassazione - Separazione - Omesso esame di fatti – Onere del ricorrente in cassazione – Principio di autosufficienza- Rif. Leg. artt. 143, 144, 147 e 151 cod. civ.; artt. 3 e 29 Cost. art. 360 n. 4) e 5) c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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