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Contribuzione al mantenimento in presenza di polizza sanitaria - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 luglio 2023 n. 18655

Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 luglio 2023 n. 18655 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale.
La stipula, da parte di un genitore divorziato, di un’assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche del figlio, non incide sull’obbligo di rimborsare la quota di tali spese di competenza dell’altro genitore.
Nel caso di specie, il padre pagava i premi di una assicurazione sanitaria che aveva rimborsato le spese di un intervento chirurgico al quale si era sottoposto il figlio; la madre voleva circoscrivere il proprio obbligo contributivo non già al 50% del costo dell’intervento, bensì alla metà del premio pagato dall’ex marito.
Gli Ermellini si limitano ad affrontare il profilo processualistico, tralasciando la questione di diritto sostanziale che ha dato luogo alla vicenda in esame.

Mantenimento dei figli – Spese straordinarie - Contribuzione al mantenimento - Polizza sanitaria – Obbligo di rimborso – Ricorso in cassazione - Principio di autosufficienza - Giudicato esterno - Rif. Leg. art. 2909 c.c.; artt. 324, 366 e 369 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria