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Liquidazione delle spese processuali per l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare ed assolto - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 6 luglio 2023 n. 19137

Lunedì, 10 Luglio 2023
Giurisprudenza | Avvocato | Legittimità
Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 6 luglio 2023 n. 19137 – Pres. Spirito, Cons. Rel. Cirillo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In relazione al procedimento disciplinare a carico degli avvocati, vige l'obbligo generale del giudice civile di provvedere alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da ritenere di natura inderogabile.

Il C.N.F., nell'accogliere il ricorso dell'avvocato e nel rigettare quello del C.O.A. di Savona, non aveva liquidato le spese processuali e non aveva indicato le ragioni per le quali avesse ritenuto di non dovervi provvedere.
 
Avvocato – Procedimento disciplinare a carico degli avvocati - Rif. Leg. artt. 91 e 112 c.p.c.; art. 473 c.p.p.; art. 18 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati)
 

editor: Cianciolo Valeria