Procedimenti contenziosi con il rito camerale. Non applicabili le disposizioni del processo di cognizione ordinaria - Cass. Civ., Sez. I, ord., 6 luglio 2023 n. 19116
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Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; ma essendo caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, sono incompatibili le disposizioni che regolano la fase decisoria nel processo ordinario di cognizione e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c.
Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza.
Processo civile – Rito camerale - Divorzio - Assegno di divorzio – Rif. Leg. art. 4, comma 12, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 115, 189, 190 e 380 - bis c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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