Si al riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in assenza di coabitazione - Tribunale Piacenza, sentenza 23 marzo 2023 n. 157

Lunedì, 10 Luglio 2023
Giurisprudenza | Merito | Responsabilità Sezione Ondif di Piacenza
Tribunale Piacenza, sentenza 23 marzo 2023 n. 157 – Giudice Ventriglia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria che deve essere fornita dal convenuto
Elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi, ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione , ovvero nell'assenza di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur.

 
Risarcimento del danno da perdita del congiunto - Sussistenza di un vincolo affettivo - Danno da perdita del rapporto parentale - Valutazione equitativa del danno – Rif. Leg. artt. 1226 e 2056 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria