Non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascuno dei coniugi è tenuto a fornire alla famiglia - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 21 giugno 2023, n. 17765

Martedì, 4 Luglio 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto di Famiglia
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 21 giugno 2023, n. 17765; Pres. Giusti, Rel. Cons. Grasso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dal matrimonio discende un regime di reciproco sostegno solidaristico fra i coniugi, entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità, attitudini e attività lavorative, anche domestiche. Un tale contributo non è suscettibile di misura, nel senso che non è giuridicamente apprezzabile chi dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore o minore, essendo un tal giudizio precluso in radice dal vicolo solidaristico matrimoniale. Non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascuno dei coniugi è tenuto a fornire alla famiglia; come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario; spese per l'auto e per la casa; imposte e tasse, ecc.). Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le sostanze di cui dispone ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonchè della circostanza che, come già rilevato, l'obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali (come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo. (FF)


Diritto di famiglia – Bisogni del nucleo familiare – Contributo da parte dei coniugi – Obblighi e doveri dei coniugi; Rif. Leg. Artt. 147, 148, 337 bis e 337 ter c.c.

editor: Ferrandi Francesca