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Spese straordinarie sono anche quelle onerose e temporanee - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 giugno 2023 n. 17546

Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 giugno 2023 n. 17546 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per spese straordinarie devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.

Nel caso di specie, infatti, è stata l'entità dell'esborso e la sua temporaneità, trattandosi di un’iscrizione ad una scuola militare, a caratterizzare la tipologia di contribuzione, sì da renderne incompatibile l'inclusione in quella ordinaria, dovendo, invece, la stessa essere ripartita "pro quota" tra i genitori secondo percentuali stabilite in sede di crisi familiare, e quindi, se del caso e nella sussistenza dei presupposti, modificabili all'esito di procedimento di revisione.
 
Mantenimento dei figli – Spese straordinarie – Iscrizione alla scuola militare – Carattere straordinario della spesa - Onerosità -  Rif. Leg. artt. 143, 148 e 337 - ter c.c.

editor: Cianciolo Valeria