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Da salvaguardare finché possibile la capacità della persona. Corte di Appello di Milano, 12 giugno 2023

Giovedì, 29 Giugno 2023
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Pizzi, 12.06.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il rispetto della vita privata e familiare rende del tutto eccezionale, e strettamente limitata a specifiche esigenze di protezione della salute e dei bisogni della persona non autosufficiente, l’ingerenza di un’autorità pubblica.

La limitazione della capacità di agire della persona va evitata tutte le volte in cui sia, nel caso concreto, superflua, non solo e non tanto, in rapporto alle condizioni psico-fisiche della persona stessa, quanto per la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona, accompagnata dalla disponibilità del soggetto bisognoso ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai familiari. In altri termini, l’amministrazione di sostegno è un istituto residuale che si giustifica soltanto di fronte a bisogni che nel caso concreto non possano essere soddisfatti in altro modo, ad esempio mediante strumenti tradizionali quale il mandato, con relativa procura generale conferita a persona di fiducia dell’interessato. Va dunque salvaguardata, fin quando possibile, la piena capacità della persona che possa contare su affetti familiari sicuri e sulla solidarietà delle persone gravitanti nella sua cerchia.

Interdizione – Amministrazione di sostegno

Rif. Leg.: Artt. 8 CEDU – art. 1 L.6/2004 – art. 136 Tusg

Conforme: Cass. 22602/2017
§§

D’interesse anche la revoca dell'ammissione al patrocinio, a motivo del fatto che l'interessato ha agito in giudizio al di fuori dei canoni dell’ordinaria diligenza (colpa grave).

editor: Fossati Cesare