Il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento - Cass. Civ., Sez. I, sent. 26 giugno 2023 n. 18164
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I beni vincolati in fondo patrimoniale non rispondono delle obbligazioni assunte, anche anteriormente alla costituzione del fondo, per bisogni estranei alla famiglia.
La locuzione "salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c." deve interpretarsi nel senso che i creditori concorsuali possono autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.
Il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 25 n. 2 L. f. l'acquisizione in danno del fallito dei beni o costituiti in fondo patrimoniale che rappresentano un patrimonio separato non destinato a soddisfare i debiti contratti dal fallito nell'esercizio dell'impresa.
Fondo patrimoniale – Fallimento - Debiti relativi ai bisogni della famiglia - Onere della prova – Rif. Leg. art. 170 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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