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Non automatica la revisione dell’assegno al venire meno dell’obbligo verso l’altro figlio. Cass., Sez. I, 22 giugno 2023, n. 17885

Cass, Sez. I, Est. Caprioli, Ord. 22.06.23 n.17885 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

Modifica delle condizioni di divorzio – revisione assegno per i figli

Rif. Leg.: art. 9 L. n. 898 del 1970

editor: Fossati Cesare