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Inammissibile il reclamo per la revoca del curatore speciale del minore. Corte d'Appello Milano, Decreto 8 maggio 2023

Sabato, 24 Giugno 2023
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Avvocato | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte Appello Milano, Est. Arceri, decreto 8.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non avendo natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma carattere meramente strumentale rispetto al procedimento in cui si inserisce, il provvedimento di nomina del curatore speciale non è suscettibile di autonoma impugnazione, mentre i suoi eventuali vizi restano sindacabili nel procedimento, in quanto incidenti sulla capacità e legittimazione di un contraddittore necessario.

La nomina del curatore speciale rappresenta l’esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale, trattandosi di un atto che non incide sui diritti del minore e che non ha alcuna autonomia nell'ambito del procedimento in cui la rappresentanza del minore s’inserisce; conseguentemente, avendo carattere meramente ordinatorio, esso è insuscettibile di ricorso per cassazione anche con riguardo al rimedio straordinario stabilito dall'art. 111 Cost. (Cfr. Cass. Civ. 25 novembre 1998 n. 11947, che richiama Cass. n. 9316/1997).

 

Nomina del curatore speciale del minore: natura, presupposti e finalità - Interesse del minore

Rif. Leg. Artt. 78, 80 c.p.c.

 

La Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sul reclamo promosso avverso il decreto di nomina del curatore speciale del minore emesso dal Tribunale per i Minorenni, dopo avere richiamato le novità introdotte dalla Legge 26 novembre 2021, n. 206, sugli articoli 78 e 80 c.p.c., affronta preliminarmente la questione della inammissibilità del ricorso in Cassazione di siffatto provvedimento stante la natura di atto diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale all'incapace che ne sia privo e al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, con funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo e nell'ambito del quale esaurisce la sua funzione, sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.

Quanto più specificamente al conflitto di interessi tra il minore, già collocato presso una famiglia affidataria, e i genitori naturali, viene richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale esso può ricavarsi ogni volta in cui sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il rappresentante eserciti i suoi poteri in contrasto con l'interesse del rappresentato, giacché portatore di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per quest'ultimo (Cass., sez. II, 6 agosto 2001, n. 10822). Secondo Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, n.6247, a giustificare la nomina del curatore speciale non è solamente l'ipotesi del conflitto di interessi che ha sostanza "attuale" ed "effettiva", ma altresì quella del conflitto più propriamente "virtuale" (cfr. Cass., 5 novembre 2007, n. 23056; Cass., 4 novembre 2005, n. 21350; Cass., 23 marzo 2018, n. 7363; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1530; Cass., 28 giugno 2005, n. 13893).

Nella fattispecie, il dedotto conflitto di interesse tra il minore e le figure genitoriali naturali è stato ravvisato non soltanto virtualmente, ma anche in concreto, e si è reso necessario assicurare, con la nomina del curatore speciale, la piena e imparziale difesa processuale del primo.

Il reclamo promosso dai genitori viene respinto in tutti i profili, tenuto conto altresì che il diritto all’identità del minore non sempre e non solo si realizza con la ricerca della verità biologica, ma si esprime con l’esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo, sociale (Cfr. Cass. civ., n. 18817/2015; Cass. civ., n. 25213/2013).

editor: Fossati Cesare